A chi è rivolto
A tutte le persone diversamente abili che abbiano necessità di parcheggiare la propria automobile negli appositi stalli dedicati.
Descrizione
Autorizzazione rilascio contrassegno invalidi per parcheggio del veicolo privato previsto dall'art. 381 del Codice della Strada.
Come fare
Per ottenere il primo rilascio del contrassegno per il parcheggio riservato agli invalidi di cui al D.P.R. N. 495/92, occorre presentare istanza in carta libera al proprio comune di residenza allegando ad essa una fototessera, copia del proprio documento di riconoscimento e la certificazione da parte della Medicina Legale dell'A.S.L. CN2 attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale così come stabilito dall'art. 12 comma 1 del D.P.R.503 del 24/07/1996 oppure Verbale della commissione medica legale da cui si evinca la deambulazione impedita o ridotta.
Per ottenere il rinnovo, poichè la durata del contrassegno permanente è di 5 anni occorre formulare specifica istanza in carta libera al proprio Comune di residenza presentando in allegato ad essa una fototessera, copia documento di riconoscimento e specifica certificazione del medico curante di famiglia attestante il permanere della situazione della incapacità a deambulare ai sensi dall'art. 12 c. 1 D.P.R. 503/1996.
Cosa serve
Istanza in carta libera con i seguenti allegati: fototessera, copia documento di riconoscimento, verbale commissione medica o certificazione della medicina legale oppure copia di attestazione inerente lo stato di invalidità civile per l'accertamento Legge 104 riportante la non deambulazione ( art. 8 L. 449/1957 - art. 381 D.P.R. 495/1992 - ART. 30 c.7 L. 388/2000) o l'appartenenza alla categoria dei non vedenti ai sensi dell'art. 12 c.3 D.P.R. N. 503/96 se primo rilascio; oppure se trattasi di rinnovo certificazione del medico curante.
Cosa si ottiene
Permesso per parcheggio invalidi
Tempi e scadenze
30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Quanto costa
Condizioni di servizio
Permesso permanente (durata 5 anni). Permessi provvisori (durata inferiore a 5 anni)
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 24/04/2024